Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Gallo dott. Francesco Giuseppe componente dell'OIV con delega di presidente - Estremi atto di conferimento determinazione sindacale n. 65 del 21.06.2021
Tona dott.ssa Francesca Antonia Barbara componente dell'OIV - Estremi atto di conferimento determinazione sindacale n.72 del 16.07.2021
Contenuto inserito il 11-06-2021 aggiornato al 07-09-2021
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